4.1 Un diritto all’onorario sussiste unica-mente se, entro tre mesi dalla con-segna del dossier, Coop stipula un contratto di lavoro con la persona in cerca d’impiego presentata dal collocatore per il posto a cui si riferisce la candidatura. Ogni posto vacante è considerato come con-tratto di lavoro separato.
4.2 Nel caso in cui non avvenga la stipula di un contratto di lavoro con la persona in cerca d’impiego pre-sentata dal collocatore, non va corri-sposto alcun onorario al collocatore, a prescindere dai motivi d’impedi-mento della stipula del contratto.
4.3 Inoltre, fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro, Coop ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di lavoro senza dover addurre motivi e senza conseguenze finanziarie.
4.4 Nel caso in cui più collocatori presentino dossier relativi alla stessa persona in cerca d’impiego, l’onorario viene corrisposto esclusivamente al collocatore che ha consegnato per primo il dossier e con cui è avvenuta la stipula di un contratto ai sensi delle presenti CGC. Fa stato la data d’invio digitale.
4.5 Nel caso in cui la persona in cerca d’impiego e il collocatore presentino contemporaneamente un dossier a Coop o a una società a essa eco-nomicamente o giuridicamente colle-gata, decade l’obbligo di corrispon-dere un onorario al collocatore.
4.6 L’onorario copre tutte le prestazioni fornite dal collocatore giusta il punto 3.3.
4.7 In assenza di un accordo individuale in forma scritta che dica altrimenti, in caso di successo di un colloca-mento vengono corrisposti i seguenti onorari in base al salario lordo annuo:
Onorario 8% fino a fr. 80'000.- salario lordo annuo
Onorario 10% fino a fr. 100'000.- salario lordo annuo
Onorario 12% fino a fr. 120'000.- salario lordo annuo
Onorario 14% fino a fr. 120'000.- salario lordo annuo
La base di calcolo dell’onorario è costituita dal salario lordo annuo inclusa la 13ª mensilità, esclusi tuttavia la partecipazione agli utili (bonus), il rimborso spese, indennità varie ed eventuali altre prestazioni da parte del datore di lavoro.
L’onorario si intende senza IVA svizzera. Tutte le altre imposte, tasse e commissioni sono a carico del collocatore.
4.8 L’onorario diventa esigibile dal mo-mento dell’entrata in azienda della persona collocata. Il collocatore fa valere il proprio diritto all’onorario presentando una rispettiva fattura. L’obiettivo è quello di corrispondere l’onorario entro 50 giorni dall’arrivo della fattura presso Coop.
4.9 In caso di uscita dall’azienda durante il periodo di prova, scatta un rimborso pro rata dell’onorario di collocamento al momento dell’uscita della persona collocata: il collocatore rimborsa a Coop l’80% dell’onorario in caso di uscita nel 1° mese, il 60% in caso di uscita nel 2° mese e il 40% in caso di uscita nel 3° mese. Il rimborso deve avvenire sotto forma di pagamento (non sotto forma di accredito). È irrilevante quale parte abbia causato lo scio-glimento del rapporto di lavoro nel corso del periodo di prova.